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Direttiva 1999/70/CE — Anno 2022

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129 provvedimenti

Altri anni per Direttiva 1999/70/CE

Abuso di contratti a termine: niente posto fisso ma risarcimento
Un'operatrice sanitaria ha lavorato per anni presso un'Azienda Sanitaria Locale con una serie continua di contratti a tempo determinato. Ha chiesto la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per mancanza di prove sul danno subito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che l'abuso di contratti a termine nel settore pubblico non consente la conversione del rapporto, ma fa scattare automaticamente il diritto a un risarcimento forfettario (chiamato danno comunitario) compreso tra 2,5 e 12 mensilità. Il lavoratore non deve quindi dimostrare il danno concreto, poiché questo si presume già esistente a causa dell'illegittimità del comportamento del datore di lavoro pubblico. La causa è stata rinviata per una nuova decisione.
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Contratto a termine nel pubblico impiego: risarcimento sì, ruolo no
Alcuni dipendenti di un'Azienda Sanitaria hanno contestato l'illegittimità dei loro contratti a tempo determinato. La Corte d'Appello ha riconosciuto il danno quantificandolo secondo le regole del licenziamento illegittimo. L'Azienda Sanitaria ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che per il contratto a termine nel pubblico impiego non si applica l'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, poiché la conversione in ruolo è vietata dalla Costituzione. Il risarcimento va invece calcolato come danno comunitario forfettario, compreso tra 2,5 e 12 mensilità, esonerando il lavoratore dall'onere della prova, salvo risarcimento maggiore se provato. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, rinviando la causa per il ricalcolo del danno.
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Contratto a tempo determinato: stop all’abuso della ASL
Un'infermiera ha lavorato per anni presso un'Azienda Sanitaria Locale tramite ripetuti rinnovi di un contratto a tempo determinato. L'ente pubblico giustificava la precarietà con il blocco delle assunzioni e i vincoli di bilancio regionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che le esigenze permanenti di personale non possono essere soddisfatte abusando dello strumento a termine. Le restrizioni finanziarie e il blocco del turn over non costituiscono ragioni obiettive valide per evitare assunzioni stabili. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello favorevole all'azienda, rinviando la causa per una nuova decisione sul risarcimento del danno.
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Discriminazione dei lavoratori a termine: precari contro lo Stato
Alcuni dipendenti pubblici, inizialmente assunti come lavoratori socialmente utili e poi con contratti a tempo determinato prima della stabilizzazione, sono stati esclusi da una selezione per il passaggio a un livello economico superiore. Il bando riservava la partecipazione ai soli dipendenti già a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2005. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, ravvisando una chiara discriminazione dei lavoratori a termine. I giudici hanno stabilito che la semplice qualifica di dipendente di ruolo o la natura del contratto non giustificano l'esclusione dalle progressioni economiche. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio.
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Concorso o precariato: sì all’anzianità di servizio pre-ruolo
Una tecnologa, assunta a tempo indeterminato da un ente pubblico di ricerca tramite concorso, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratti a termine. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che l'assunzione per concorso escludesse tale diritto, a differenza delle procedure di stabilizzazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che la modalità di assunzione è irrilevante: ciò che conta è verificare se le mansioni svolte prima e dopo l'immissione in ruolo siano omogenee. Negare il computo degli anni di lavoro precario solo perché si è vinto un concorso costituisce una discriminazione vietata dalle norme europee. La causa torna quindi in appello per una nuova valutazione.
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Lavori socialmente utili: il sussidio non diventa posto fisso
Un lavoratore impiegato in lavori socialmente utili ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con un ente locale e un ministero, pretendendo le differenze retributive per le mansioni di ausiliario svolte. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per mancanza di prove sull'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che lo svolgimento di lavori socialmente utili non fa nascere un impiego pubblico di fatto, a meno che non si dimostri un inserimento stabile nell'ente con assunzione di responsabilità gerarchica. Il lavoratore perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento sì, posto fisso no
Un lavoratore ha impugnato la successione di contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio di Bonifica siciliano, chiedendo la trasformazione del rapporto in un impiego stabile. La Corte d'Appello ha accertato l'illegittimità dei contratti ma ha negato la stabilizzazione, concedendo solo un risarcimento di dodici mensilità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che per questi enti regionali vige un divieto assoluto di assunzione senza concorso, impedendo la conversione del rapporto. L'ordinamento sanziona adeguatamente l'abuso del contratto a termine attraverso un'indennità economica predeterminata dalla legge, una misura ritenuta pienamente conforme ai principi europei di tutela del lavoratore.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento sì, posto fisso no
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a tempo determinato stipulati con un consorzio di bonifica siciliano, chiedendo la stabilizzazione del rapporto. La Corte d'Appello ha negato la conversione ma ha riconosciuto il risarcimento del danno. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha stabilito che per i consorzi di bonifica siciliani, qualificati come enti pubblici economici, vige il divieto assoluto di assunzione senza concorso o per divieto di legge regionale. Di conseguenza, in caso di abuso del contratto a termine, il lavoratore non può ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro, ma ha diritto esclusivamente a un risarcimento economico forfettario, calcolato secondo i criteri di legge per agevolare la prova del danno subito.
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Contratto a termine nel pubblico impiego: abuso e risarcimento
Un dipendente comunale ha contestato l'illegittimità del suo secondo contratto a termine nel pubblico impiego, poiché il rapporto complessivo superava il limite massimo di trentasei mesi. Il Comune sosteneva che il superamento fosse legittimo in base a un accordo collettivo che permetteva deroghe per la copertura di posti vacanti, purché le procedure di assunzione fossero avviate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che la programmazione del personale non equivale all'avvio del concorso, il quale inizia solo con la pubblicazione del bando. Di conseguenza, il contratto è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore ha ottenuto il risarcimento del danno, quantificato in quattro mensilità di retribuzione, beneficiando della presunzione di danno per reiterazione abusiva di contratti a termine.
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Abusiva reiterazione di contratti a termine: risarcimento salvo
Una lavoratrice ha fatto causa a un'Azienda Sanitaria pubblica per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. I giudici di merito hanno condannato l'ente al risarcimento del danno pari a nove mensilità. L'Azienda Sanitaria ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la pendenza di una procedura di stabilizzazione escludesse il danno e l'interesse ad agire della dipendente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la semplice pendenza di una stabilizzazione non cancella il danno da precariato. Il risarcimento spetta di diritto per la lesione della dignità del lavoratore. La stabilizzazione cancella il danno solo se è già effettiva, definitiva e direttamente collegata al precedente lavoro precario. L'Azienda Sanitaria è stata condannata a pagare le spese legali.
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Anzianità di servizio nei contratti a termine: stop disparità
Una dirigente biologa ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tramite contratti a tempo determinato successivi, per ottenere l'adeguamento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che l'aumento dipendesse anche da una valutazione tecnica mai effettuata. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che l'anzianità di servizio nei contratti a termine deve essere calcolata al pari di quella a tempo indeterminato. L'omessa valutazione da parte del datore di lavoro non può penalizzare il lavoratore, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di avviare la procedura valutativa al compimento del quinquennio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Abuso del contratto a termine: niente posto fisso ma sì ai danni
Alcuni operatori ecologici venivano assunti da un consorzio pubblico per la gestione dei rifiuti tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla scadenza dei rapporti, i lavoratori chiedevano la conversione in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingevano le richieste per mancanza di un concorso pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato che la conversione è impossibile senza una selezione pubblica, ma ha stabilito che l'abuso del contratto a termine dà comunque diritto al risarcimento del danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente al risarcimento, rinviando la causa alla Corte d'Appello per quantificare la somma dovuta, quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità come sanzione per l'illecito utilizzo del precariato.
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Lavori socialmente utili: dipendente di fatto dopo 13 anni
Una lavoratrice ha svolto per oltre tredici anni attività di lavori socialmente utili presso un Comune. Tuttavia, anziché occuparsi del progetto di assistenza scolastica previsto, è stata impiegata stabilmente come centralinista e addetta all'ufficio commercio, sotto le direttive dei dirigenti. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato di fatto, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Comune. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto originario dimostra la natura subordinata del rapporto, rendendo nullo il limite temporale dei contratti e facendo scattare il diritto al risarcimento del danno, che si presume in automatico per la precarizzazione subita.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento per i docenti
Un gruppo di docenti di religione cattolica ha contestato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione. I lavoratori hanno subito una reiterazione infinita di contratti annuali senza che venissero banditi i concorsi triennali previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei docenti. I giudici hanno stabilito che la mancata indizione dei concorsi ordinari per oltre un triennio configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Non potendo convertire il rapporto in tempo indeterminato per i vincoli del pubblico impiego, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno eurounitario, quantificato tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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Abuso di contratti a tempo determinato: risarcimento ai docenti
Alcuni docenti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. La Corte d'Appello aveva respinto la loro domanda, ritenendo giustificata la precarietà a causa della natura speciale dell'insegnamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che l'omessa indizione dei concorsi triennali per l'immissione in ruolo configura un vero e proprio abuso di contratti a tempo determinato. Sebbene non sia possibile la conversione automatica del rapporto in un impiego a tempo indeterminato, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione conforme a questi principi.
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Abuso di contratti a termine: lo Stato perde e risarcisce
Quattro insegnanti di religione cattolica hanno lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali continuamente rinnovati. Le lavoratrici hanno denunciato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego scolastico, non è possibile la conversione automatica del rapporto in ruolo senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle insegnanti a ricevere un risarcimento del danno (pari a sei mensilità) e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo fisso no
Un'insegnante di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha chiesto la stabilizzazione o il risarcimento per l'illegittima precarizzazione. La Corte d'Appello ha negato l'assunzione automatica ma ha condannato il Ministero a risarcirla con 5 mensilità. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che si configura un abuso di contratti a termine quando la Pubblica Amministrazione rinnova i contratti precari per oltre un triennio senza bandire i concorsi ordinari previsti dalla legge. Non potendo convertire il rapporto in un impiego fisso senza concorso pubblico, lo Stato deve risarcire il lavoratore per il danno subito.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo no
Una Docente di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha richiesto la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha escluso la conversione ma ha condannato il Ministero al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che si configura un abuso di contratti a termine quando l'amministrazione non indice i concorsi triennali obbligatori e mantiene il lavoratore precario per oltre tre anni. Non è possibile convertire il rapporto di lavoro pubblico senza concorso, ma spetta al dipendente un risarcimento economico (danno eurounitario) quantificato tra 2,5 e 12 mensilità.
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Abuso di contratti a termine: docenti di religione risarciti
Dodici insegnanti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. Le lavoratrici chiedevano la stabilizzazione o il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, non è possibile la conversione automatica del rapporto in un contratto a tempo indeterminato senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge speciale, unita al rinnovo dei contratti oltre i tre anni, configura un illegittimo abuso di contratti a termine. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle docenti a ricevere un indennizzo risarcitorio (danno comunitario) quantificato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.
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Abuso del contratto a termine: risarcito anche col blocco assunzioni
Un infermiere assunto da un'azienda ospedaliera pubblica con ripetuti contratti a tempo determinato ha contestato l'illegittimità del termine per mancanza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine e ha condannato l'ente al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il blocco delle assunzioni giustificasse il ricorso al lavoro precario e contestando la quantificazione del danno senza prova concreta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il blocco delle assunzioni non legittima la reiterazione dei contratti a termine. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pur non operando la conversione del rapporto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno presunto, calcolato secondo criteri di equità per sanzionare l'abuso.
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