Un'Azienda Sanitaria ha rinnovato per dieci anni il contratto di una dirigente farmacista tramite contratti a tempo determinato successivi. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine, condannando l'ente pubblico al risarcimento del danno quantificato in quindici mensilità. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza dell'abuso, ribadendo che le tutele europee contro la precarizzazione si applicano anche alla dirigenza sanitaria. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Azienda sulla quantificazione del danno. La Cassazione ha stabilito che per il pubblico impiego non si applica l'indennità prevista per il licenziamento illegittimo, ma il risarcimento specifico per i contratti a termine, compreso tra 2,5 e 12 mensilità. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma spettante alla lavoratrice.
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