Una Lavoratrice aveva stipulato contratti a termine con un Ente Pubblico. Ha chiesto il risarcimento del danno da precarizzazione, sostenendo l'illegittimità dei contratti e l'impossibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato. I giudici di merito avevano respinto la sua domanda, ritenendo non provato il danno effettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che nel pubblico impiego, in caso di abuso dei contratti a termine, il lavoratore ha diritto a un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Questo risarcimento, definito 'danno comunitario', non richiede una prova specifica del pregiudizio subito. La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione basata su questi principi.
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