La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) anche se ha continuato a lavorare e percepire uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato dalla sentenza, e uno 'de facto' con il cessionario. Pertanto, la retribuzione percepita non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, che si trova in mora credendi per non aver accettato la prestazione lavorativa offerta dal dipendente.
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