Il Contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP, sostenendo che il diritto alla riscossione fosse ormai estinto per il decorso del termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per queste specifiche imposte erariali si applica la prescrizione cartelle esattoriali ordinaria di dieci anni, e non quella breve di cinque anni. I giudici hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella non riduce il termine di prescrizione originario del tributo, il quale rimane decennale per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Di conseguenza, il fisco può legittimamente richiedere il pagamento entro dieci anni dalla notifica.
Continua »