Un automobilista subisce danni alla propria vettura a causa di un impatto con un cane randagio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5339/2024, conferma la condanna del Comune al risarcimento, delineando un importante principio sulla responsabilità per randagismo. Viene stabilito che, una volta individuato l'ente preposto al controllo del fenomeno (il Comune, in base alla legge regionale), spetta a quest'ultimo dimostrare di aver predisposto un servizio adeguato ed efficiente per la cattura degli animali. In assenza di tale prova, la responsabilità dell'ente per i danni occorsi è presunta.
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