Una società industriale in liquidazione ha contestato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, relativo a immobili non più utilizzati a seguito della cessazione dell'attività. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. Secondo la Corte, il presupposto per l'applicazione dell'IMU su immobili strumentali è il possesso dell'immobile e la sua iscrizione in catasto con attribuzione di una rendita, a prescindere dal suo effettivo utilizzo produttivo. L'imposta ha natura patrimoniale e non reddituale; pertanto, la cessazione dell'attività non estingue né sospende l'obbligazione tributaria.
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