Un dirigente di una società di consulenza finanziaria ha richiesto il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% applicata sul suo bonus per l'anno 2014. Sosteneva che la sua azienda non rientrasse nel 'settore finanziario' e che i requisiti oggettivi per l'applicazione della tassa non fossero soddisfatti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la nozione di 'settore finanziario' deve essere interpretata in senso ampio, includendo tutte le entità le cui attività possono generare rischi sistemici. Inoltre, ha confermato che, dopo la modifica normativa del 2011, l'addizionale sui bonus settore finanziario si applica sulla parte variabile della retribuzione che eccede la parte fissa, senza la necessità che superi anche il triplo di quest'ultima.
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