La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'appello presentato da un imputato poiché privo della contestuale elezione di domicilio. Secondo l'art. 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, tale deposito deve avvenire insieme all'atto di impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'elezione di domicilio successiva, anche se effettuata nello stesso giorno, non sana il vizio procedurale. La norma è stata giudicata legittima e non lesiva del diritto di difesa, in quanto finalizzata a garantire la certezza e la celerità delle notificazioni nel giudizio di secondo grado.
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