La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una condanna per tentato furto aggravato, stabilendo un importante principio di diritto. L'aggravante della cosa esposta a pubblica fede (art. 625, n. 7, c.p.) si applica solo agli oggetti del furto, non agli ostacoli, come una vetrina, che vengono danneggiati per commettere il reato. In questo caso, i beni da rubare erano all'interno del negozio, mentre la vetrina era solo un mezzo per accedervi. Tale violenza configura l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n. 2, c.p.), ma non quella erroneamente contestata.
Continua »