Sanzioni Sostitutive e Riforma Cartabia: Come e Quando Chiederle per Sentenze Pre-Riforma?
La recente Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) ha ampliato il catalogo e le modalità di applicazione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi. Ma cosa accade per le sentenze di condanna emesse immediatamente prima della sua entrata in vigore? È possibile rivolgersi allo stesso giudice che ha pronunciato la condanna per chiedere l’applicazione retroattiva delle nuove, più favorevoli, disposizioni? Con la sentenza n. 46445 del 2023, la Corte di Cassazione fornisce un’indicazione procedurale netta e fondamentale per gli operatori del diritto.
Il Caso in Esame: Una Sentenza a Cavallo di Due Normative
Il caso trae origine da una condanna a sei mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Marsala il 7 novembre 2022. Pochi giorni dopo, entrava in vigore la Riforma Cartabia, che ha introdotto una nuova disciplina per le sanzioni sostitutive. Il difensore dell’imputato, ritenendo la nuova legge più favorevole, presentava un’istanza allo stesso Tribunale chiedendo la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare.
Il Tribunale, tuttavia, dichiarava la richiesta inammissibile. La motivazione si fondava sul fatto che il nuovo articolo 545-bis del codice di procedura penale prevede una scansione precisa: la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive va discussa e decisa subito dopo la lettura del dispositivo di condanna. Essendo quella fase ormai conclusa, il giudice riteneva di non avere più il potere di intervenire.
La Questione Giuridica
Il ricorso in Cassazione si è quindi concentrato su un punto cruciale di diritto transitorio: se una sentenza viene emessa prima dell’entrata in vigore di una legge più favorevole, ma l’istanza per la sua applicazione viene presentata prima che la sentenza diventi definitiva, a quale giudice spetta la decisione? Per il ricorrente, il procedimento era ancora pendente in primo grado, poiché i termini per l’impugnazione non erano scaduti. Di conseguenza, il giudice competente doveva essere quello di primo grado, che aveva ancora la materiale disponibilità degli atti. La tesi alternativa, ossia attendere il giudicato e rivolgersi al giudice dell’esecuzione, sembrava esclusa dalla norma transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022).
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Sanzioni Sostitutive
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno stabilito un principio procedurale chiaro: una volta emessa la sentenza, il giudice di primo grado esaurisce il suo potere decisionale sulla pena e sulla sua eventuale sostituzione. La strada corretta per far valere una normativa più favorevole sopravvenuta non è un’istanza allo stesso giudice, ma l’impugnazione della sentenza.
le motivazioni
Il ragionamento della Corte si sviluppa su più punti cardine.
In primo luogo, sia la vecchia disciplina (L. 689/1981) sia la nuova prevedono che il giudice decida sulle sanzioni sostitutive “nel pronunciare la sentenza di condanna”. Questo legame temporale è inscindibile: la decisione sulla pena e la sua sostituzione avvengono nello stesso momento processuale. Non esiste uno spazio successivo, prima del passaggio in giudicato, in cui lo stesso giudice possa riconsiderare o modificare la pena irrogata.
In secondo luogo, la Corte richiama un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 47008/2009) in materia di prescrizione. In quel caso, si era stabilito che, ai fini della disciplina transitoria, un procedimento si considera “pendente in grado d’appello” dal momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Questo perché, con la pronuncia, il giudice di primo grado perde il potere di adottare ulteriori provvedimenti. La Cassazione applica questo stesso criterio al caso delle sanzioni sostitutive, concludendo che dopo la sentenza di primo grado, la pendenza si sposta funzionalmente al grado successivo.
Infine, la Corte chiarisce che la via maestra per l’imputato era proporre appello. L’impugnazione, infatti, può essere validamente presentata anche al solo scopo di chiedere l’applicazione di uno ius superveniens, cioè di una legge più favorevole entrata in vigore dopo la decisione impugnata. È il giudice d’appello, quindi, l’organo competente a valutare la richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive.
le conclusioni
La sentenza in commento offre un’indicazione procedurale di fondamentale importanza pratica. Stabilisce che l’esaurimento della potestà decisionale del giudice di primo grado con la lettura del dispositivo è un principio generale che non ammette deroghe in questa materia. Per gli avvocati, ciò significa che di fronte a una legge più favorevole sopravvenuta alla sentenza di primo grado, la strategia corretta non è presentare un’istanza allo stesso giudice, ma redigere un atto di appello motivato specificamente sulla richiesta di applicazione della nuova e più mite disciplina. Questa pronuncia consolida la certezza del diritto, delineando un percorso chiaro ed evitando che le istanze rimangano in un limbo processuale o vengano erroneamente dichiarate inammissibili per aver adito un giudice non più competente.
È possibile chiedere l’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive al giudice di primo grado dopo che ha già emesso la sentenza?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta emessa la sentenza, il giudice di primo grado ha esaurito il suo potere decisionale e non può provvedere su tale richiesta.
Qual è la procedura corretta per chiedere le sanzioni sostitutive se una legge più favorevole entra in vigore dopo la condanna di primo grado?
La via corretta è impugnare la sentenza di condanna. L’appello può essere motivato proprio sulla base della richiesta di applicazione della nuova legge più favorevole (ius superveniens), e sarà il giudice d’appello a dover decidere.
Quando inizia la “pendenza in grado di appello” di un procedimento secondo questa sentenza?
Ai fini della disciplina transitoria, la pendenza del grado di appello inizia con la pronuncia della sentenza di primo grado, perché da quel momento il giudice di primo grado non può più adottare ulteriori provvedimenti sulla pena.