La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 40041/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione che contestava la misura della pena. I giudici hanno ribadito che la commisurazione della pena è un'attività discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione su questo punto è ammissibile solo se la decisione è frutto di arbitrio, illogicità o motivazione carente, circostanze non riscontrate nel caso di specie, dove la pena era inferiore alla media edittale e giustificata dal fatto che l'evasione era finalizzata a commettere un altro reato.
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