Un imputato, condannato per furto aggravato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi unicamente sulla improcedibilità introdotta dalla Riforma Cartabia, entrata in vigore dopo la sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34317/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio affermato è che non si può utilizzare come unico motivo di ricorso una condizione di procedibilità (come la querela) introdotta da una legge successiva alla sentenza impugnata. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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