La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32215/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per furto aggravato. La Corte ha stabilito che l'inammissibilità dell'impugnazione, dovuta a motivi generici e ripetitivi, preclude la possibilità di esaminare la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (querela) introdotta dalla Riforma Cartabia, anche in presenza di una remissione da parte della persona offesa. La decisione sottolinea che un ricorso non valido non instaura un rapporto processuale che consenta di valutare questioni procedurali sopravvenute.
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