Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia l’appello-fotocopia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione non può essere una mera riproduzione delle critiche già mosse nel grado precedente. Perché un’impugnazione sia valida, deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dal Codice della Strada. La condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, prevedeva una pena di due mesi di arresto e 3.200 euro di ammenda. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’errata applicazione della legge e vizi di motivazione. In particolare, la difesa contestava la regolarità della misurazione del tasso alcolemico, ritenendo insussistente la responsabilità penale del suo assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi presentati non erano altro che una pedissequa reiterazione delle stesse doglianze già sollevate con l’atto di appello e, soprattutto, già esaminate e respinte con motivazione logica e congrua dalla Corte territoriale. Il ricorso mancava del suo elemento essenziale: un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la funzione tipica dell’impugnazione. Essa non è una semplice occasione per ridiscutere il caso, ma consiste in una “critica argomentata” avverso il provvedimento che si contesta. Tale critica, per non sfociare in inammissibilità, deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente. Se il ricorso, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse questioni senza analizzare e contestare la risposta fornita dalla Corte d’Appello, viene meno la sua stessa funzione. In sostanza, un atto di impugnazione che ignora le ragioni della decisione impugnata è un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chiunque si approcci a un’impugnazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile strutturare l’atto in modo da demolire, punto per punto, le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza sfavorevole. La pigrizia processuale di presentare un “appello-fotocopia” non solo è inutile ai fini di un possibile accoglimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato, che viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che il processo ha regole precise e che il rispetto della funzione di ogni grado di giudizio è un requisito imprescindibile per la validità degli atti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la funzione essenziale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
La funzione essenziale è quella della “critica argomentata” al provvedimento cui si riferisce. L’impugnazione deve contenere un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione contestata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che motivano il dissenso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.