Una società avviava un giudizio arbitrale contro un professionista. Gli arbitri emettevano una decisione, successivamente dichiarata nulla, e quantificavano in modo autonomo il proprio onorario. La società pagava l'intero importo e agiva per recuperare la quota della controparte tramite decreto ingiuntivo. Il professionista si opponeva, contestando di non avere mai approvato la quantificazione decisa dal collegio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista e ha respinto la richiesta economica della società. La Corte ha stabilito che la quantificazione del compenso degli arbitri effettuata dagli arbitri stessi costituisce una semplice proposta. Senza l'accettazione di tutte le parti o un formale decreto del tribunale, il pagamento volontario dell'intera somma impedisce di agire in regresso verso la controparte.
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