L'Agenzia delle Entrate ha contestato la residenza fiscale all'estero di un contribuente iscritto all'AIRE, richiedendo maggiori imposte per l'anno 2006. Nonostante il contribuente avesse prodotto certificazioni e iscrizioni a club ricreativi esteri, l'ufficio finanziario ha dimostrato la sua reale presenza in Italia tramite elementi concreti, come la locazione di un'abitazione a Torino, partecipazioni societarie e redditi prodotti sul territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che la residenza fiscale si determina in base al centro principale degli affari e delle relazioni personali (domicilio), che prevale sulle semplici iscrizioni formali o ricreative all'estero. La sentenza d'appello favorevole al contribuente è stata cassata con rinvio.
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