La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23573/2024, ha stabilito un importante principio in materia di compensazione spese legali. Se in una causa per equa riparazione per eccessiva durata del processo il giudice liquida un indennizzo inferiore a quello richiesto, non si configura una soccombenza reciproca. Di conseguenza, è illegittima la compensazione parziale delle spese legali, che devono essere interamente poste a carico della parte soccombente, in questo caso il Ministero della Giustizia.
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