Il Proprietario Ricorrente ha citato in giudizio Il Proprietario Vicino lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni per un ampliamento edilizio a soli 1,05 metri dal confine, oltre alla violazione di una presunta servitù di veduta esercitata da una ringhiera sopra un muro di contenimento. La Corte d'Appello ha respinto le domande, ritenendo che il muro avesse solo funzione di recinzione e non fosse una vera costruzione, escludendo anche il diritto di veduta. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del Proprietario Ricorrente, confermando che un muro divisorio non costituisce una costruzione rilevante per le distanze legali e non può far nascere una servitù di veduta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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