Il rispetto delle distanze e la definizione di nuova costruzione
La convivenza tra vicini di casa può diventare difficile quando si eseguono lavori edilizi a ridosso dei confini di proprietà. Molto spesso i contrasti nascono dalla necessità di stabilire se un intervento sia una semplice ristrutturazione o una vera e propria nuova costruzione. La distinzione è fondamentale perché le regole sulle distanze minime dal confine cambiano totalmente a seconda del tipo di lavoro effettuato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su questo tema, stabilendo regole severe per chi decide di ampliare o sopraelevare un vecchio fabbricato.
La vicenda nasce in Sicilia, dove le proprietarie di un terreno chiedono la demolizione di un fabbricato adiacente. Secondo le danneggiate, la vicina ha edificato l’immobile senza rispettare la distanza minima di cinque metri dal confine stabilita dal piano regolatore comunale. La proprietaria del nuovo edificio si difende sostenendo di aver semplicemente ricostruito dei vecchi vani già esistenti sul confine. Allo stesso tempo, la donna chiede la demolizione di alcune opere realizzate dalle vicine, tra cui una scala esterna in ferro e un vecchio pollaio che è stato sopraelevato di cinquanta centimetri.
Quando un ampliamento diventa una nuova costruzione
I giudici di merito accertano che l’edificio della proprietaria ha una superficie e un volume triplicati rispetto alla struttura originaria. Per questa ragione, l’opera non può essere considerata una semplice ristrutturazione o ricostruzione. Si tratta a tutti gli effetti di una nuova costruzione. Di conseguenza, la proprietaria deve rispettare la distanza di cinque metri dal confine e arretrare l’intero fabbricato, non soltanto la parte eccedente le vecchie misure.
La proprietaria decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione. La donna contesta la decisione dei giudici d’appello che hanno ordinato la demolizione parziale del pollaio delle vicine. Quel manufatto era stato sopraelevato, superando l’altezza del muro di cinta. La Corte d’appello aveva ordinato di abbassare solo la parte sopraelevata di cinquanta centimetri. La ricorrente sostiene invece che anche quella sopraelevazione costituisca una nuova costruzione e che quindi l’intero manufatto debba rispettare la distanza di cinque metri dal confine.
Le motivazioni della sentenza sulla nuova costruzione
La Corte di Cassazione accoglie la tesi della ricorrente riguardo alla sopraelevazione effettuata dalle vicine. I giudici supremi spiegano che qualsiasi intervento edilizio che comporta un aumento della volumetria e della superficie di ingombro costituisce una nuova costruzione. Questo principio si applica anche alle sopraelevazioni, anche se di ridotte dimensioni, poiché esse modificano stabilmente la sagoma dell’edificio preesistente.
I giudici chiariscono che, in presenza di una norma locale che impone distanze minime per le nuove edificazioni, l’ordine di demolizione non può limitarsi alla sola porzione sopraelevata. L’intero manufatto modificato deve essere arretrato o demolito per rispettare la distanza legale dal confine. La Corte d’appello ha quindi sbagliato a limitare la riduzione in pristino ai soli cinquanta centimetri della sopraelevazione. Al contrario, la Cassazione rigetta le lamentele sulla scala a chiocciola in ferro delle vicine, definendola una struttura leggera priva dei requisiti di stabilità e solidità necessari per essere considerata una costruzione.
Le conclusioni sul caso specifico della nuova costruzione
La Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sul fabbricato sopraelevato dalle vicine. I giudici rinviano la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. Il nuovo giudice dovrà valutare il rispetto delle distanze legali applicando il principio per cui la sopraelevazione rende l’intero manufatto una nuova costruzione soggetto alle distanze minime dal confine.
Questa decisione conferma che chiunque decida di aumentare l’altezza o il volume di un immobile esistente deve prestare massima attenzione. Un piccolo aumento di volumetria può trasformare l’intero edificio in una nuova costruzione, esponendo il proprietario al rischio di dover demolire l’intera opera e non solo la parte aggiunta.
Cosa si intende per nuova costruzione secondo la Cassazione?
Si considera nuova costruzione qualsiasi intervento edilizio che determina un aumento della volumetria, della superficie o della sagoma rispetto a un edificio preesistente.
Una sopraelevazione di pochi centimetri è soggetta alle distanze dal confine?
Sì, la sopraelevazione comporta sempre un aumento di volume e altezza, qualificandosi come nuova costruzione e dovendo rispettare le distanze minime stabilite dai regolamenti locali.
Se si viola la distanza dal confine si deve demolire solo la parte eccedente?
No, se l’intervento configura una nuova costruzione, l’obbligo di demolizione o arretramento riguarda l’intero manufatto modificato e non solo la porzione aggiunta.