Una società pubblica può fallire? La risposta della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto societario: la piena fallibilità delle società a partecipazione pubblica. Questa decisione chiarisce che, quando un ente pubblico sceglie di operare sul mercato attraverso uno strumento di diritto privato, come una società per azioni, deve accettarne tutte le regole, comprese quelle relative alla crisi d’impresa. Il caso specifico riguardava un’azienda controllata da enti pubblici e incaricata della gestione di un servizio essenziale come quello idrico, che si era trovata in uno stato di crisi e aveva richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il caso: un’azienda pubblica in crisi e l’opposizione del creditore
La vicenda nasce dalla richiesta di un’azienda, costituita da diversi comuni per la gestione del servizio idrico integrato, di accedere al concordato preventivo con continuità aziendale. Questa procedura le avrebbe permesso di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività. Tuttavia, uno dei creditori, un istituto bancario, si è opposto fermamente. La tesi della banca era che una società a totale partecipazione pubblica, che svolge un servizio pubblico essenziale, non potesse essere equiparata a una normale società privata e, quindi, non potesse essere soggetta alle procedure concorsuali come il fallimento o il concordato.
La natura privata non cambia con il socio pubblico
Il cuore del ragionamento della banca si basava sull’idea che la natura pubblica dei soci (i Comuni) e dello scopo (la gestione di un servizio pubblico) dovesse prevalere sulla forma giuridica privata (società per azioni). Secondo questa visione, le norme speciali che regolano il settore, come il divieto di ingresso di soci privati nel capitale, rendevano incompatibile l’applicazione integrale della legge fallimentare. In pratica, si sosteneva che queste società godessero di uno status speciale che le mettesse al riparo dalle ordinarie regole del mercato e del rischio d’impresa.
Il principio della fallibilità delle società a partecipazione pubblica
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione. I giudici hanno affermato un principio consolidato e di grande importanza: la scelta dell’ente pubblico di operare attraverso una società di capitali è una scelta di campo. Optando per il modello privatistico, l’ente pubblico accetta che la società agisca come qualsiasi altro operatore economico. La società, in quanto persona giuridica distinta dai suoi soci, assume una natura di diritto privato. Questa natura non viene meno solo perché i suoi azionisti sono enti pubblici. Di conseguenza, la società è pienamente soggetta al Codice Civile e alle leggi commerciali, inclusa la normativa sulla crisi d’impresa.
Le motivazioni: la forma societaria determina le regole del gioco
La Corte ha spiegato che la fallibilità delle società a partecipazione pubblica deriva direttamente dalla loro costituzione. Una società per azioni acquista la qualità di imprenditore commerciale al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese. Da quel momento, è soggetta a tutte le conseguenze legali, inclusa la possibilità di fallire. Il fatto che persegua un interesse pubblico o sia soggetta a controlli specifici (come il ‘controllo analogo’) non altera la sua essenza di soggetto privato. Qualsiasi deroga a questo principio generale deve essere espressamente prevista dalla legge, cosa che non avviene per la regola generale della fallibilità.
Le conclusioni: chi opera sul mercato ne accetta i rischi
La decisione finale è stata il rigetto del ricorso della banca e la conferma della legittimità del concordato preventivo per l’azienda pubblica. L’esito pratico è chiaro: l’azienda ha potuto proseguire con il suo piano di ristrutturazione. Il principio di diritto sancito è ancora più importante: le società pubbliche non vivono in una ‘bolla’ giuridica. Se scendono nell’arena del mercato, devono giocare con le stesse regole degli altri. Questo include il rischio di insolvenza e la necessità di ricorrere agli strumenti che la legge mette a disposizione per gestire la crisi. La sentenza rafforza la certezza del diritto e la parità di trattamento tra imprese, a prescindere dalla natura dei loro proprietari.
Una società di proprietà del mio Comune può fallire?
Sì. Se il Comune opera tramite una società di diritto privato, come una S.p.A. o una S.r.l., questa è soggetta alle normali procedure di insolvenza, come il fallimento o il concordato preventivo.
L’iscrizione nel registro delle imprese rende una società pubblica fallibile?
Sì, la Cassazione ha chiarito che una società commerciale acquista la qualità di imprenditore commerciale, e quindi la fallibilità, fin dalla sua costituzione e iscrizione, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività.
Il fatto che una società pubblica svolga un servizio essenziale (es. acqua) la protegge dal fallimento?
No. La natura del servizio svolto non cambia la natura giuridica privata della società. Pertanto, anche se svolge un servizio pubblico, resta soggetta alle regole sull’insolvenza.