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Art. 8 Convenzione EDU — Sezione Prima Penale

90 provvedimenti

Altri anni per Art. 8 Convenzione EDU

Espulsione dello straniero: Cassazione annulla per motivazione carente
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato l'espulsione dello straniero di un individuo. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le ragioni ostative all'espulsione, come i legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e i vincoli sociali del ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice deve effettuare un'attenta ponderazione della pericolosità e della situazione familiare complessiva. La motivazione carente ha portato all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di una valutazione completa.
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Videocolloqui detenuti 41-bis tra rigore carcerario e diritti
Un detenuto sottoposto al regime speciale del carcere duro chiedeva di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante la fase pandemica. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta per tutelare i legami familiari. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'inapplicabilità generale di tale modalità e la sufficienza dei colloqui in presenza con vetro divisorio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ministeriale. I giudici di legittimità hanno chiarito che i videocolloqui detenuti 41-bis rappresentano una misura eccezionale. Il superamento del blocco degli spostamenti e l'introduzione di deroghe normative per le visite in presenza rendono necessaria una nuova valutazione del singolo caso.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: il diritto alla famiglia
Un detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato ha chiesto di svolgere il colloquio mensile tramite videochiamata con la moglie e la figlia, entrambe recluse in altri istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non provata l'impossibilità di svolgere incontri fisici in presenza e ipotizzando la concessione di permessi premio alle congiunte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la condizione di reciproca detenzione rende oggettivamente impossibile l'incontro in presenza. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria dispone di strumenti tecnologici sicuri per garantire le videochiamate per detenuti al 41-bis salvaguardando sia le relazioni familiari sia le esigenze inderogabili di ordine pubblico.
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Videochiamate in Carcere: Fine dell’Emergenza, Stop ai Colloqui Speciali
La Corte di Cassazione ha annullato una decisione che autorizzava un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis a effettuare videochiamate per i suoi colloqui in carcere. Il detenuto aveva richiesto le videochiamate a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia. I giudici di sorveglianza avevano accolto la richiesta. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che, poiché le limitazioni agli spostamenti erano cessate con nuove normative, non sussisteva più la ragione emergenziale per giustificare i colloqui in videochiamata. La sentenza sottolinea che il diritto ai colloqui in carcere è fondamentale, ma le modalità devono rispettare le esigenze di sicurezza del regime speciale.
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Colloqui detenuti 41-bis: la Cassazione apre alla videoconferenza
Un Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis (regime detentivo differenziato), ha richiesto di effettuare colloqui con i propri familiari tramite videoconferenza, data l'impossibilità o la grave difficoltà di incontri in presenza. L'Amministrazione penitenziaria aveva inizialmente negato tale possibilità. Dopo un iter giudiziario, il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i Colloqui detenuti 41-bis in videochiamata non fossero applicabili a tale regime. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i detenuti al 41-bis possono essere autorizzati a tali colloqui, purché le modalità garantiscano la sicurezza e impediscano comunicazioni con gruppi criminali.
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Colloqui dei detenuti al 41-bis: videochiamata sì, ma con limiti
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro ha chiesto di svolgere tramite videochiamata sia gli incontri visivi sia le telefonate mensili con i propri familiari durante l'emergenza pandemica. Il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso il collegamento video solo per sostituire le visite di persona in caso di impedimenti gravi e oggettivi, negandolo invece per le telefonate ordinarie. Sia l'Amministrazione penitenziaria sia il recluso hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito la disciplina sui colloqui dei detenuti al 41-bis: la tecnologia audiovisiva controllata può rimpiazzare le visite fisiche impossibili per tutelare i legami familiari, ma non può estendersi alle comunicazioni telefoniche mensili, le quali restano soggette alle regole ordinarie e non subiscono limitazioni dagli spostamenti.
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Detenuto 41-bis: Corrispondenza Bloccata, Ricorso Inammissibile
Il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo di un Detenuto sottoposto al regime 41-bis, che contestava il trattenimento della sua corrispondenza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Detenuto. La Corte ha confermato che il contenuto della missiva era ambiguo e potenzialmente veicolava messaggi pericolosi. Inoltre, la circolare DAP richiede autorizzazione giudiziaria per la corrispondenza detenuto 41-bis. Il principio sancito riguarda la legittimità del trattenimento della corrispondenza quando il contenuto è equivoco o non autorizzato.
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Colloqui in videochiamata detenuti 41-bis: stop se si viaggia
Un detenuto sottoposto al regime speciale di carcere duro ha chiesto di svolgere colloqui con i familiari a distanza tramite piattaforma telematica durante il periodo pandemico. Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo della videoconferenza basandosi sulla persistenza dello stato di emergenza sanitaria generale. Il Ministero della Giustizia ha contestato il provvedimento, rilevando la revoca dei divieti di mobilità tra Regioni e la possibilità per i parenti di effettuare le visite di persona. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ministeriale, stabilendo che i colloqui in videochiamata detenuti 41-bis sono consentiti solo in caso di assoluta impossibilità oggettiva o gravissima difficoltà attuale negli spostamenti.
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Video-colloqui 41-bis: tra rigore del carcere e pandemia
Un detenuto in carcere duro presenta reclamo per ottenere i video-colloqui 41-bis con i propri familiari. L'Amministrazione penitenziaria nega la richiesta. Il Tribunale di sorveglianza concede il video-collegamento solo a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, rigettando le altre motivazioni personali. Sia l'Amministrazione sia il detenuto ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte rigetta entrambi i ricorsi. La decisione stabilisce che i video-colloqui 41-bis sono consentiti in presenza di situazioni eccezionali come la pandemia, purché siano garantite le inderogabili esigenze di sicurezza. Le motivazioni generiche del detenuto non bastano per concedere deroghe permanenti, mentre l'Amministrazione non può escludere a priori i contatti audiovisivi se non vi è un concreto pericolo di comunicazione criminale.
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Espulsione dello straniero: no alla tutela con violenze in casa
Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che confermava l'espulsione dello straniero come misura sostitutiva della pena detentiva. L'uomo sosteneva che l'allontanamento avrebbe violato il suo diritto alla vita familiare, separandolo dalla moglie e dalle figlie minori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando che l'uomo aveva subito la revoca dell'affidamento in prova proprio a causa di condotte violente commesse contro la moglie e le figlie. Di conseguenza, l'esistenza di violenze domestiche esclude la tutela del nucleo familiare contro l'allontanamento coattivo.
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Cancellazione casellario giudiziale: serve udienza tra le parti
Un cittadino ha richiesto la cancellazione casellario giudiziale e l'oscuramento di alcuni certificati penali usati dalla controparte in un giudizio civile. Il Tribunale ha respinto la richiesta direttamente, senza convocare un'udienza tra le parti. Il cittadino ha quindi proposto ricorso in Cassazione denunciando la violazione delle garanzie difensive e dei diritti alla riservatezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che sulle istanze relative alle iscrizioni nel casellario il giudice deve sempre garantire il contraddittorio mediante un'apposita udienza in camera di consiglio. Pertanto, gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Tribunale affinché decida rispettando le procedure previste dalla legge.
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Espulsione dello straniero e pericolosità sociale: i limiti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso contro il provvedimento di espulsione dal territorio italiano. La difesa ha sostenuto l'illegittimità della misura a causa della presenza di un figlio minore residente in Italia e del presunto stato di apolide dell'uomo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura. I giudici hanno chiarito la relazione tra espulsione dello straniero e pericolosità sociale. Il legame familiare non impedisce l'allontanamento quando la pericolosità del soggetto, desunta da numerosi reati e condanne precedenti, risulta prevalente. Inoltre, lo stato di apolide non impedisce l'espulsione se non formalmente accertato e in presenza di gravi motivi di ordine pubblico. Lo straniero perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Trattenimento corrispondenza detenuti: stop alle lettere ambigue
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro ha inviato una lettera a un'altra detenuta con cui non aveva legami di parentela. Il Tribunale ha disposto il blocco della missiva ritenendo il testo ambiguo e dal linguaggio criptico. Il mittente ha proposto ricorso denunciando l'assenza di motivi concreti e la violazione della privacy. La Corte di Cassazione ha confermato il trattenimento corrispondenza detenuti, evidenziando che i messaggi allusivi o non immediatamente comprensibili giustificano il blocco per motivi di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati.
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Ricorso straordinario per errore di fatto e CEDU: i limiti
Un detenuto condannato all'ergastolo ha lamentato il blocco ingiustificato di un plico difensivo durante la detenzione, ottenendo il riconoscimento della violazione dei diritti umani a livello europeo. Successivamente, la difesa ha chiesto di ridurre la pena o riaprire il processo, sostenendo che tale ostacolo avesse impedito la scelta del rito abbreviato. A seguito del rigetto, il condannato ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto, affermando che i giudici di legittimità avevano ignorato prove decisive sulle tempestive richieste difensive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rimedio: la mancata concessione del rito speciale derivava da un giudizio valutativo di merito e non da una semplice svista documentale.
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Colloqui in videochiamata al 41-bis: servono gravi impedimenti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha richiesto di svolgere colloqui in videochiamata con i familiari, adducendo la lontananza geografica, i costi di viaggio e gli impegni scolastici delle figlie minorenni. L'Amministrazione penitenziaria si è opposta alla richiesta. Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la concessione della misura per mancanza di prova circa un impedimento assoluto dei parenti adulti a recarsi in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione e ha respinto il ricorso del recluso. I giudici di legittimità hanno ribadito che i colloqui in videochiamata al 41-bis richiedono una situazione documentata di impossibilità o di gravissima difficoltà negli spostamenti in presenza da parte dei familiari.
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Espulsione dello straniero: riabilitazione contro pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento di espulsione dello straniero disposto nei confronti di un cittadino straniero condannato per traffico di ingenti quantitativi di droga. Il ricorrente contestava la misura, evidenziando il positivo percorso di disintossicazione e la presenza di legami familiari in Italia. I giudici hanno però ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Sorveglianza, basata sulla persistente pericolosità sociale del soggetto, già al vertice di un'organizzazione criminale e incline a delinquere nuovamente nonostante i precedenti tentativi di riabilitazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il sì anche al 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di poter svolgere i colloqui mensili con i propri familiari tramite Skype, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso, ritenendo che tale modalità non costituisse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti rappresentano un'estensione del fondamentale diritto ai rapporti familiari, applicabile anche al regime speciale. La Corte ha chiarito che la sicurezza è garantita dall'uso di reti protette e dalla vigilanza del personale, rendendo illegittimo il divieto assoluto in presenza di oggettive impossibilità di svolgere i colloqui di persona.
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Fuga all’estero e misura di sicurezza detentiva: no alla revoca
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di revoca di una misura di sicurezza detentiva (ricovero in REMS) applicata a un uomo resosi irreperibile all'estero dopo aver scontato la pena principale. La difesa sosteneva che la misura fosse ormai estinta per decorso del tempo e che mancasse un accertamento recente sulla sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi si sottrae volontariamente ai controlli impedisce la verifica periodica del suo stato psichico. Di conseguenza, la misura di sicurezza detentiva rimane sospesa e non si estingue, poiché i limiti di durata massima previsti dalla legge non si applicano a chi non ha mai iniziato a scontare la misura a causa della propria fuga. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Espulsione dello straniero: senza casa non significa pericoloso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero. Il giudice di merito aveva desunto la pericolosità sociale del soggetto esclusivamente dal fatto che, una volta scarcerato, non avesse indicato un domicilio, risultando irreperibile. La Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di un indirizzo non basta a dimostrare la pericolosità sociale attuale. È necessario indagare sulle ragioni dell'omissione (come la povertà o la reale mancanza di una casa) e valutare la condotta complessiva del soggetto dopo la scarcerazione, bilanciando l'interesse pubblico con il diritto alla vita familiare. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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