La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per intestazione fittizia di beni, aggravata dal fine di agevolare un'associazione mafiosa. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate con le norme speciali per la criminalità organizzata. La Corte ha stabilito che, grazie a una nuova legge di natura interpretativa (D.L. 105/2023), tali norme speciali sono retroattivamente applicabili anche ai reati comuni aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa. Di conseguenza, le intercettazioni sono state ritenute legittime e il ricorso infondato, consolidando l'uso di questo strumento investigativo nei reati connessi alla mafia.
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