Un Lavoratore, dopo aver usufruito di un permesso premio, introduceva in carcere quasi 100 grammi di hashish, quantità da cui si potevano ricavare oltre 500 dosi. Il Lavoratore ha impugnato la condanna, contestando la mancata applicazione della "lieve entità spaccio" e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la "lieve entità spaccio" non si applica per la significativa quantità di droga e le specifiche modalità dell'azione, come l'introduzione in un istituto penitenziario. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo sufficiente il riferimento ai precedenti penali del ricorrente. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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