La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato chiedeva l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) in ragione del basso profitto ricavato da singole cessioni di stupefacenti. La Suprema Corte ha stabilito che, per concedere tale attenuante, non è sufficiente un lucro esiguo, ma occorre anche che l'evento dannoso o pericoloso sia di peculiare tenuità. Nel caso di specie, il modus operandi dell'imputato, che agiva in concorso e all'interno di una consolidata piazza di spaccio, è stato ritenuto indice di una pericolosità non lieve, escludendo così l'applicazione del beneficio.
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