La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile patteggiamento contro una sentenza per reati di lieve entità in materia di stupefacenti. Il ricorso, basato su una generica contestazione del trattamento sanzionatorio, non rientrava nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., portando alla condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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