Pena pecuniaria sostitutiva: la Cassazione fissa i termini per la richiesta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 41323 del 2024, offre un importante chiarimento sui termini procedurali per richiedere l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, introdotta dalla Riforma Cartabia. La pronuncia sottolinea come tale richiesta debba essere formulata al più tardi nel corso del giudizio di appello, pena l’inammissibilità in sede di legittimità. Questo principio, unito alla valutazione degli altri motivi di ricorso, ha portato la Corte a dichiarare inammissibile l’impugnazione di un imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per cessione di marijuana, emessa dal Tribunale e successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello. L’imputato, riconosciuto responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), veniva condannato senza la concessione di alcuna attenuante.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione basato su cinque motivi, tra cui la contestazione della responsabilità penale, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l’eccessività della pena e, infine, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le censure proposte fossero vaghe, non specifiche e meramente ripetitive di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a individuare vizi di legittimità.
La Richiesta di Pena Pecuniaria Sostitutiva e i Termini Procedurali
Il punto di maggiore interesse giuridico riguarda il quinto motivo di ricorso, relativo alla pena pecuniaria sostitutiva. La Corte ha rilevato che tale richiesta non era mai stata avanzata dinanzi alla Corte d’Appello.
Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), la Cassazione ha affermato che, affinché il giudice d’appello possa pronunciarsi sull’applicabilità delle sanzioni sostitutive, è necessaria una specifica richiesta da parte dell’imputato. Tale istanza deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Non è necessario che sia contenuta nell’atto di impugnazione o in motivi nuovi, ma non può essere presentata per la prima volta in Cassazione. Poiché nel caso di specie la difesa non aveva sollevato la questione in appello, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La Manifesta Infondatezza degli Altri Motivi di Ricorso
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti infondati:
- Responsabilità penale: La condanna era basata su prove solide, come le dichiarazioni dell’acquirente, ritenute attendibili e corroborate da accertamenti sui contatti telefonici.
- Particolare tenuità del fatto: L’esclusione dell’art. 131-bis c.p. è stata giustificata in modo non illogico dai giudici di merito, che hanno sottolineato la presenza di plurimi e gravi precedenti penali a carico dell’imputato.
- Attenuanti generiche: Il loro diniego è stato motivato dall’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione, pur avendo tenuto conto della condotta di vita passata dell’imputato nel calibrare la pena.
- Eccessività della pena: Lo scostamento di un solo mese dal minimo edittale è stato ritenuto congruamente giustificato proprio alla luce dei precedenti penali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio di specificità e autosufficienza dei motivi di ricorso. L’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, ma deve articolare una critica argomentata e puntuale contro la logica della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Sul tema cruciale della pena pecuniaria sostitutiva, la motivazione è prettamente procedurale: la mancata richiesta nel grado di appello preclude la possibilità di sollevare la questione per la prima volta davanti alla Cassazione, cristallizzando la decisione del giudice di merito sulla sanzione da applicare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza pratica per la difesa: le richieste relative all’applicazione delle sanzioni sostitutive, inclusa la pena pecuniaria sostitutiva, devono essere tempestivamente formulate nel giudizio di merito. L’inerzia processuale in appello non può essere sanata in Cassazione. La decisione conferma inoltre la rigorosa valutazione della Suprema Corte sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando le impugnazioni generiche e ripetitive con una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere presentata, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione davanti alla Corte d’Appello. Una richiesta formulata per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per gli altri motivi?
Perché i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati, vaghi e non specifici. Essi si limitavano a riproporre censure già correttamente valutate e respinte dai giudici di merito con una motivazione adeguata e priva di vizi logici, senza formulare una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Quali fattori hanno impedito il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche?
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata esclusa a causa dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato. Analogamente, le attenuanti generiche non sono state concesse perché non sono emersi elementi positivi a favore dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena.