La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L'inammissibilità deriva da due ragioni: il motivo del ricorso, relativo alla responsabilità, non era stato sollevato nel precedente grado di appello, e la condotta illecita era stata chiaramente provata dall'osservazione di due tossicodipendenti e dal sequestro di 23 dosi di eroina, rendendo il ricorso manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »