Confisca e Spaccio di Lieve Entità: La Cassazione e il Principio del Tempus Regit Actum
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4829 del 2025 offre un importante chiarimento sul tema della confisca per spaccio di lieve entità. La decisione ribadisce un principio cardine del diritto penale: la legge applicabile è sempre quella in vigore al momento della commissione del reato, soprattutto quando una norma successiva risulta sfavorevole per l’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90. In un secondo momento, la Corte di Appello, in sede di rinvio, ha proceduto a una riqualificazione del fatto, considerandolo di lieve entità ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Nonostante la minore gravità del reato accertato, la Corte territoriale aveva confermato la confisca di una somma di denaro pari a 1.520,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
- Un vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena a seguito della riqualificazione del reato. Questo motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, che ha ricordato come la quantificazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non palesemente illogica o arbitraria.
- Una violazione di legge relativa alla confisca del denaro. Su questo punto, la difesa ha sostenuto che, una volta accertata la sola detenzione di stupefacente (e non la cessione) nel contesto di un fatto di lieve entità, la confisca non fosse ammissibile.
La Confisca per Spaccio di Lieve Entità secondo la Corte
Il secondo motivo di ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione. Il punto cruciale della decisione riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 85-bis del D.P.R. 309/90. Questa norma, che disciplina una specifica ipotesi di confisca in materia di stupefacenti, è stata la base giuridica del provvedimento ablatorio sia in primo che in secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato un dettaglio fondamentale: la versione dell’art. 85-bis in vigore al momento in cui i fatti erano stati commessi (ratione temporis) escludeva espressamente la sua applicazione ai reati di lieve entità previsti dal comma 5 dell’art. 73. L’inciso che prevedeva tale esclusione è stato soppresso solo successivamente, con una modifica legislativa intervenuta nel 2023 (D.L. n. 123/2023, convertito con L. n. 159/2023).
In ossequio al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, la Corte ha stabilito che la nuova norma, che ha ampliato le possibilità di confisca, non poteva essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, la confisca disposta nei confronti dell’imputato era illegittima, poiché basata su una previsione di legge non applicabile al suo caso specifico.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
Per questi motivi, la Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte relativa alla confisca della somma di 1.520,00 euro. Ha inoltre disposto la restituzione della somma all’avente diritto, dichiarando inammissibile il resto del ricorso. Questa sentenza riafferma con forza il principio di legalità e di successione delle leggi penali nel tempo, garantendo che nessuno possa essere sottoposto a sanzioni più gravose di quelle previste dalla legge vigente al momento della commissione del reato.
È possibile confiscare denaro se un reato di spaccio viene riqualificato come di lieve entità?
La risposta dipende dalla legge in vigore al momento del fatto. Nella vicenda esaminata, la Cassazione ha stabilito che non era possibile perché la norma applicabile all’epoca (art. 85-bis D.P.R. 309/90) escludeva espressamente la confisca per i reati di lieve entità.
Perché la modifica legislativa che oggi permette la confisca per lo spaccio di lieve entità non è stata applicata in questo caso?
Non è stata applicata per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Una norma che introduce un trattamento più severo per l’imputato, come l’estensione della confisca, non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La determinazione della pena da parte del giudice di merito è sempre sindacabile in Cassazione?
No. Secondo la sentenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo della Corte di Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non sia supportata da una motivazione sufficiente.