Un condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione per i reati giudicati con tre differenti sentenze definitive di condanna. Il Giudice dell'Esecuzione ha respinto l'istanza. La difesa ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo la violazione di legge e la presenza di vizi nella motivazione del provvedimento di rigetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'impugnazione presentava argomentazioni puramente discorsive, si limitava a esporre circostanze di fatto e mancava totalmente del requisito di autosufficienza. Inoltre, il testo non dimostrava alcuna manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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