La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per truffa aggravata, realizzata mediante l'utilizzo e la compilazione di assegni provento di furto. L'imputato contestava la credibilità della persona offesa, la misura della pena inflitta, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della continuazione con altri reati. I giudici supremi hanno ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito. Inoltre, i precedenti penali specifici giustificano il rigetto delle attenuanti e l'adeguatezza della pena. Infine, una generale inclinazione a delinquere non integra il vincolo della continuazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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