Un condannato ha presentato istanza per il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato una prima richiesta per mancanza di interesse pratico, dato che la pena risultava già interamente scontata. Successivamente, la sopravvenienza di una nuova condanna e l'emissione di un provvedimento di cumulo hanno unificato le sanzioni, riaccendendo l'interesse del reo al ricalcolo della pena. Nonostante questo nuovo elemento, il tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta bollandola come mera riproposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, chiarendo che il nuovo provvedimento di esecuzione costituisce una novità sostanziale. Il giudice non può rigettare la domanda senza udienza quando sopraggiungono nuovi elementi a supporto.
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