La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati. La Corte ha stabilito che la disomogeneità nell'esecuzione dei delitti e l'ampio arco temporale (2002-2006) in cui sono stati commessi escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso, elemento essenziale per l'applicazione dell'istituto. La reiterazione dei crimini, in questo caso, è stata interpretata non come continuazione, ma come espressione di una tendenza a delinquere.
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