Un soggetto, condannato con due sentenze separate per estorsione aggravata e reati in materia di armi (questi ultimi definiti con patteggiamento), otteneva il riconoscimento della continuazione reati in fase esecutiva. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione commetteva due errori nel ricalcolare la pena: utilizzava come base la pena complessiva della prima sentenza anziché quella per il singolo reato più grave, e non considerava correttamente la riduzione di un terzo per il reato patteggiato. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, ribadendo la necessità di individuare la violazione più grave come base di calcolo e di applicare sempre la riduzione prevista per il patteggiamento.
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