Il Condannato, mentre espiava una pena detentiva, ha commesso un nuovo reato. Il giudice dell'esecuzione ha quindi disposto la scissione del cumulo e la creazione di cumuli parziali, fissando la decorrenza della nuova pena alla data di cessazione dell'ultimo reato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il calcolo e richiedendo l'applicazione del cumulo giuridico anziché materiale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente non ha confutato la decisione del giudice di merito né ha spiegato come l'applicazione del criterio moderatore avrebbe inciso sulla decorrenza. Di conseguenza, la Corte ha confermato il provvedimento impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. Il principio cardine è che la commissione di un nuovo reato durante l'espiazione comporta la scissione del cumulo delle pene.
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