La Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato, stabilendo che nel calcolo delle pene concorrenti, la liberazione anticipata si applica solo alla carcerazione sofferta dopo la commissione del reato più recente. Il provvedimento ha confermato la correttezza della formazione di 'cumuli parziali' separati per le detrazioni, in linea con l'art. 657, comma 4, c.p.p.
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