L'Imputato è stato condannato per ricettazione di un libretto di assegni smarrito e per aver pagato merce con un assegno di provenienza illecita e non incassabile. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di aver trovato e appropriato direttamente il libretto, non di averlo ricevuto da terzi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'uso di un assegno con segni identificativi, e la sua spendita per profitto, dimostrano la ricettazione di assegni e la consapevolezza della sua origine illecita, non una semplice appropriazione di cosa smarrita, ora depenalizzata. L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e una multa.
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