Un riparatore, a cui era stata affidata un'autovettura per una riparazione, se ne appropriava e la vendeva a un terzo, ingannandolo sulla reale proprietà del veicolo. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per i reati di appropriazione indebita e truffa. I giudici hanno stabilito che l'appropriazione si concretizza nel momento in cui ci si comporta da proprietario, vendendo il bene, a prescindere dalla formalizzazione del passaggio di proprietà. Allo stesso modo, la trattativa di vendita, inducendo in errore l'acquirente, integra pienamente il reato di truffa. Il ricorso dell'imputato è stato quindi dichiarato inammissibile.
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