Un venditore ha messo in vendita un veicolo inesistente, inducendo in errore la vittima e incassando il denaro. Condannato per il reato di truffa, l'uomo ha proposto ricorso per ottenere la riqualificazione in insolvenza fraudolenta, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità e la concessione delle attenuanti. I giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La condotta non consisteva nel semplice nascondere la propria incapacità di pagare, ma nell'architettare una falsa realtà per ingannare la persona offesa. Inoltre, il danno economico consistente esclude la particolare tenuità del danno.
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