Un'area pubblica, oggetto di presunti reati di occupazione abusiva, è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il Lavoratore, che agiva sia in proprio come possessore titolato dell'area sia come legale rappresentante della società che la deteneva, ha presentato ricorso contro il sequestro. Il Tribunale del Riesame ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il Lavoratore non avesse legittimazione attiva in proprio. La Cassazione, invece, ha annullato tale decisione. Ha affermato che il Lavoratore aveva un interesse concreto a contestare il sequestro preventivo, sia per il suo possesso titolato dell'area sia per la sua veste di rappresentante legale della società. La Corte ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame.
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