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Art. 624-bis Codice Penale — Anno 2023

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953 provvedimenti

Altri anni per Art. 624-bis Codice Penale

Furto in abitazione in concorso: il silenzio che condanna
Una donna è stata sorpresa di notte a bordo di un furgone carico di beni appena rubati da alcuni garage condominiali. Nonostante la sua difesa basata su una presenza passiva e un presunto trasloco, i giudici hanno ritenuto non credibile la versione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto in abitazione in concorso, stabilendo che il silenzio o la mancanza di spiegazioni plausibili davanti a prove evidenti possono essere valutati dal giudice. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la pena detentiva e la sanzione pecuniaria, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende per la manifesta infondatezza dei motivi presentati.
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Furto in abitazione: la Cassazione nega sconti e conferma l’espulsione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina straniera condannata per i reati di rapina, lesioni personali, indebito utilizzo di carte di pagamento e furto in abitazione. La ricorrente contestava la valutazione delle prove, il diniego delle attenuanti generiche e la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto con strappo: la videosorveglianza smentisce la difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di furto con strappo. L'imputato contestava la propria identificazione come autore dello scippo. I giudici hanno chiarito che la ricostruzione dei fatti spetta solo ai giudici di merito. Nel caso specifico, l'identificazione era solida: due agenti di polizia, che già conoscevano il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, lo avevano riconosciuto. Inoltre, le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso poco prima del furto con gli stessi abiti e a bordo dello stesso motociclo. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Furto in abitazione: il camper vacanze è una privata dimora
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto in abitazione consumato all'interno di un camper. L'imputato contestava la notifica dell'atto di citazione, ritenendola omessa, e la qualificazione del camper come privata dimora, oltre all'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per i beni non integrati nel veicolo. I giudici hanno chiarito che la notifica si è perfezionata regolarmente per compiuta giacenza. Inoltre, il camper utilizzato per le vacanze costituisce a tutti gli effetti una privata dimora, e l'aggravante si applica anche alle cose mobili non incorporate nel mezzo. L'imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Reato di furto: condanna annullata se la TV è dell’ex partner
L'Ex Convivente è stato condannato in appello per il reato di furto per essersi impossessato del televisore presente nell'appartamento dell'ex compagna. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'apparecchio fosse di sua esclusiva proprietà e che la Corte d'Appello avesse omesso di valutare questo aspetto fondamentale per escludere l'elemento soggettivo del reato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la mancata valutazione della proprietà del bene impedisce di verificare la sussistenza del dolo specifico, ossia la consapevolezza di sottrarre una cosa altrui. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso per un nuovo giudizio.
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Mancanza di querela: la Cassazione cancella le condanne per furto
Due soggetti sono stati condannati per diversi episodi di furto aggravato e furto in abitazione. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la mancanza di querela per i furti aggravati, reati divenuti procedibili a querela di parte dopo la Riforma Cartabia. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per questi capi d'accusa. Questo beneficio è stato esteso anche alla coimputata, nonostante il suo ricorso fosse inammissibile, grazie all'effetto estensivo dell'impugnazione. Per gli altri reati di furto in abitazione e per la rideterminazione della pena, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'appello, evidenziando anche carenze motivazionali sull'identificazione di uno dei soggetti.
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Furto in abitazione: l’androne condominiale non salva il ladro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione a carico di un soggetto che aveva sottratto un monopattino parcheggiato nell'androne di un condominio, dove si trovava uno studio medico. L'imputato aveva inoltre fornito false generalità alla polizia per nascondere la violazione di una misura cautelare. La difesa sosteneva che l'androne non fosse privata dimora per la vittima (una paziente) e invocava il diritto di non autoincriminarsi per le false dichiarazioni. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che l'androne condominiale è una pertinenza delle abitazioni e gode della stessa tutela penale, a prescindere dal legame della vittima con il luogo. Inoltre, l'obbligo di dire la verità sulla propria identità prevale sul diritto al silenzio.
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Remissione tacita di querela: l’acconto non cancella la condanna
Gli Imputati sono stati condannati per tentato furto in abitazione e tentato sequestro di persona, avendo chiuso a chiave la vittima in casa. La difesa ha sostenuto che il reato di sequestro fosse estinto per remissione tacita di querela, a seguito della riforma Cartabia che ha reso il reato procedibile a querela. A sostegno di ciò, ha presentato una quietanza di pagamento parziale firmata dalla vittima e la sua mancata costituzione come parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che una semplice ricevuta di acconto non prova la volontà di perdonare i colpevoli. Inoltre, non partecipare al processo civile non equivale a rinunciare alla punizione penale. Di conseguenza, la condanna a quattro anni di reclusione è stata confermata.
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Studio medico o casa? La Cassazione sul furto in privata dimora
Due soggetti si sono introdotti nottetempo in uno studio dentistico forzando una finestra e hanno sottratto una cassetta di sicurezza con 250 euro dall'ufficio della segreteria. Condannati nei primi gradi di giudizio, hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che lo studio professionale non potesse considerarsi privata dimora. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna per furto in privata dimora. I giudici hanno chiarito che i locali dello studio destinati ad attività riservate, come la segreteria o lo spogliatoio, rientrano nella nozione di privata dimora, a differenza delle aree comuni come la sala d'attesa. Confermata anche la negazione della sospensione condizionale della pena per uno dei condannati.
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Patteggiamento e ricorso per cassazione: i limiti dell’accordo
L'Imputato ha concordato con il Pubblico Ministero una pena di tre anni di reclusione per furto ed estorsione tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento e ricorso per cassazione sono soggetti a limiti rigorosi: l'imputato che sceglie questo rito speciale rinuncia a contestare i fatti storici dell'accusa. Di conseguenza, non è possibile contestare la motivazione sulla colpevolezza. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Divieto di reformatio in peius: giù la reclusione ma non la multa
Il caso riguarda un uomo condannato per furto in abitazione. Il giudice di primo grado aveva applicato una pena di 5 anni di reclusione, confondendo il minimo edittale della legge successiva con quello della legge precedente, più favorevole (4 anni). Dopo un primo annullamento in Cassazione per violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d'appello in sede di rinvio ha ridotto la reclusione a 4 anni e la multa a 945 euro. L'imputato ha proposto un nuovo ricorso lamentando che la multa non fosse stata ridotta al minimo assoluto di 927 euro. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la questione della sanzione pecuniaria non era stata sollevata nel primo appello, rendendo impossibile una nuova rideterminazione. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Tentato furto in abitazione: colti sul fatto, ricorso respinto
Due persone sono state condannate per un tentato furto in abitazione dopo essere state sorprese dalle forze dell'ordine mentre cercavano di scassinare la porta blindata di un appartamento con un cacciavite. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata traduzione della sentenza e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la mancata traduzione non comporta la nullità dell'atto se il ricorso è stato comunque presentato nei termini. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e ben motivato a causa della gravità del fatto e dei precedenti penali emersi dalle fotosegnalazioni. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputato, accusato di tentato furto in abitazione, ha concordato in secondo grado una pena di un anno di reclusione e quattrocento euro di multa tramite l'istituto del patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione da parte del giudice sulla quantificazione della sanzione applicata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta recepito nella sentenza d'appello, vincola le parti e preclude la possibilità di contestare la misura della sanzione concordata in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Determinazione della pena: la Cassazione frena i ricorsi facili
L'Imputata, condannata in appello per furto in abitazione in concorso a due anni e sette mesi di reclusione, ricorreva in Cassazione lamentando l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito. Quando la sanzione applicata è inferiore alla media edittale, non occorre una motivazione minuziosa, essendo sufficiente il richiamo globale ai criteri di legge. Nel caso specifico, la sanzione è risultata ben giustificata dai precedenti penali del soggetto e dall'alto valore della refurtiva. L'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Individuazione fotografica: quando il 90% basta per condannare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Ricorrente, condannato per tentato furto in abitazione. La difesa contestava l'affidabilità del riconoscimento effettuato dalla vittima. La Suprema Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica costituisce una prova atipica, la cui forza probatoria non dipende da formalità ma dalla credibilità del dichiarante e dalla coerenza della motivazione del giudice. Nel caso specifico, la vittima aveva fornito una descrizione dettagliata del colpevole, confermata da un testimone e riscontrata dalle forze dell'ordine, rendendo irrilevante il fatto che il riconoscimento iniziale fosse sicuro solo al novanta per cento. Di conseguenza, Il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Riconoscimento fotografico: la Cassazione blinda la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto con strappo. La difesa contestava la validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, evidenziando la presenza di tatuaggi e piercing non menzionati inizialmente. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione delle prove già logicamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d'Appello aveva infatti spiegato in modo coerente che l'imputata avrebbe potuto facilmente nascondere i tatuaggi con un giubbotto e rimuovere i piercing prima di compiere il reato. Di conseguenza, la condanna a due anni e sei mesi di reclusione è stata confermata, con l'aggiunta delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Concorso nel reato di rapina: colpevole ma riottiene il telefono
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso nel reato di rapina a carico di un'imputata che, sebbene non avesse compiuto materialmente l'aggressione, era presente sul luogo del delitto offrendo supporto morale al complice. I giudici hanno respinto la tesi difensiva della semplice connivenza passiva, valorizzando indizi decisivi come il ritrovamento del suo cellulare sul posto. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al mancato dissequestro dello smartphone dell'imputata. Essendo ormai esaurite le fasi di merito del processo e non sussistendo più esigenze probatorie o di confisca, il telefono deve essere restituito alla legittima proprietaria. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata senza rinvio solo per questa parte, ordinando l'immediata restituzione del dispositivo.
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Furto in abitazione: ricorso respinto e condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di furto in abitazione aggravato. L'imputato chiedeva la riqualificazione del fatto in tentativo di furto e contestava le circostanze aggravanti applicate. La Suprema Corte ha stabilito che le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti non possono essere esaminate in sede di legittimità, poiché dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito. Inoltre, i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e ripetitivi rispetto a quelli già respinti in appello. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: stop a nuovi fatti
La Corte d'Appello ha riqualificato l'accusa di rapina mossa contro l'Imputato nel reato di furto in abitazione. L'Imputato ha proposto ricorso, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di impugnazione si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Tentato furto in abitazione: no a sconti di pena in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per tentato furto in abitazione aggravato. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e la severità della pena inflitta. I giudici di legittimità hanno chiarito che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove spettano esclusivamente ai giudici di merito e non possono essere ridiscusse in Cassazione. Inoltre, la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Se la decisione è logicamente motivata, non può essere contestata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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