L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per il reato di furto aggravato, commesso mediante la sottrazione di carburante dal serbatoio di un veicolo previa manomissione del tappo. La difesa sosteneva la figura del tentato furto a causa dei sistemi di videosorveglianza e contestava l'aggravante della violenza sulle cose, oltre a richiedere l'attenuante per la tenuità del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La presenza di un antifurto agevola il recupero del bene ma non ne impedisce l'impossessamento, confermando il reato consumato. Inoltre, la forzatura del tappo configura una violenza materiale sul bene. Infine, la stima del danno economico comprende l'intero pregiudizio patito e non il solo valore del carburante.
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