L'Automobilista, uscendo da un distributore, si immetteva sulla strada senza dare la precedenza a un motociclo, causando un incidente mortale. Condannato per omicidio colposo, ricorreva in Cassazione lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, liquidato dall'assicurazione prima del processo. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che il risarcimento del danno effettuato dall'assicuratore è riferibile all'imputato se questi ne era a conoscenza e voleva farlo proprio. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando alla Corte d'Appello per rideterminare la pena, mentre la responsabilità penale dell'Automobilista è ormai definitiva.
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