Un automobilista condannato per omicidio stradale ricorre in Cassazione lamentando vizi procedurali, come il deposito tardivo di un video, e un'errata valutazione della sua velocità. La Corte rigetta il ricorso, chiarendo che la prova tardiva non invalida il processo se acquisita correttamente in seguito e che il superamento, anche minimo, del limite di velocità in centro abitato, unito a condizioni di visibilità non ottimali, configura la colpa dell'imputato.
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