La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto aggravato all'interno di un istituto scolastico. Nonostante l'integrale risarcimento del danno, la Corte ha stabilito che la presenza dell'aggravante di aver sottratto beni destinati a pubblica utilità (art. 625, n. 7, c.p.) impedisce che il reato diventi procedibile a querela. Di conseguenza, non è applicabile la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall'art. 162-ter c.p., poiché il furto aggravato in questione resta procedibile d'ufficio.
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