La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'ordinanza chiarisce che la mera riproposizione di motivi già respinti in appello è inammissibile. Inoltre, stabilisce che nel reato di ricettazione, l'attenuante specifica per il danno di lieve entità assorbe quella generica, impedendo una doppia valutazione favorevole dello stesso elemento. Con la decisione, la Corte ha confermato la condanna e le sanzioni accessorie, ribadendo principi consolidati sulle attenuanti e sui limiti del ricorso per cassazione.
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