La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36016/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello'. La Corte ha chiarito che tale sentenza può essere impugnata solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia difforme dall'accordo, e non per questioni di merito come il mancato riconoscimento di un'attenuante. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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