Due imputati hanno presentato ricorso contro la condanna per concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti contestavano la ricostruzione probatoria della loro responsabilità, la mancata concessione della lieve entità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. I giudici supremi hanno rilevato la palese genericità delle doglianze difensive, le quali non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione logica e coerente dei giudici di secondo grado. L'organo di vertice ha ribadito che la rivalutazione del merito istruttorio resta preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dai due ricorrenti, confermando la piena validità delle condanne e imponendo il pagamento delle spese processuali insieme al versamento di una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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