La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un Lavoratore, condannato per lesioni personali. Il Lavoratore contestava la sua colpevolezza, la recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso privi di specificità, in quanto si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. Le prove a carico includevano dichiarazioni della persona offesa, fotografie e documentazione medica. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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