La Corte di Cassazione ha dichiarato un **ricorso inammissibile** presentato da un imputato condannato per traffico di stupefacenti (Art. 73 d.P.R. 309/1990). L'imputato contestava la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, nonostante i numerosi precedenti penali (recidiva reiterata) e la natura grave del reato. La Corte d'Appello aveva già confermato la condanna, evidenziando la condotta criminale persistente e l'assenza di elementi favorevoli. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica e congrua, basata sulla quantità di droga e le modalità del fatto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »